Nella vendita assicurata con spedizione, il diritto all’indennizzo assicurativo spetta al mittente sino alla richiesta di riconsegna al vettore (cass. sez. iii civ., 28/11/2019, n. 31067)

Nella vendita assicurata con spedizione, il diritto all’indennizzo assicurativo spetta al mittente sino alla richiesta di riconsegna al vettore (cass. sez. iii civ., 28/11/2019, n. 31067)

a cura di avv. Simone Scelsa e dott.ssa Giorgia Renne

Con sentenza n. 31067 del 28 novembre 2019 la Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui, nella vendita con spedizione, il contratto di trasporto mantiene una sua autonomia ed è soggetto alla disciplina degli artt. 1683 c.c. e ss.: ciò significa che il venditore-mittente, anche dopo la consegna della merce al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – compreso il diritto al risarcimento del danno da perdita/avaria dei beni trasportati – fino a quando l’acquirente-destinatario, arrivata la merce a destinazione (oppure scaduto il termine entro cui sarebbe dovuta arrivare), ne richieda la riconsegna al vettore ai sensi dell’art. 1689, comma 1, c.c. 

Secondo la pronuncia richiamata, tale principio non può trovare applicazione nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di assicurazione “per conto di chi spetta”: in questo caso, infatti, l’identificazione del soggetto assicurato dev’essere compiuta ai sensi dell’art. 1510, comma 2, c.c. per cui, con la consegna al vettore dei beni oggetto di compravendita, il venditore trasferisce all’acquirente non solo la loro proprietà, ma anche la qualità di assicurato (in senso conforme, Cass. n. 13377/2018).

 

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