Non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna (cass. sez. ii civ., 6/12/2019, n. 31974)

Non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna (cass. sez. ii civ., 6/12/2019, n. 31974)

a cura di avv. Simone Scelsa e dott.ssa Giorgia Renne

Con sentenza n. 31974 del 6 dicembre 2019 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. civ. sez. lav., 14/8/2001, n. 11105), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario, e sarà inidoneo a soddisfare l’onere posto in capo al mittente di provare l’avvenuta consegna della merce al destinatario.

 

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