Inutile il richiamo agli Incoterms nella fattura di vendita

Inutile il richiamo agli Incoterms nella fattura di vendita

a cura di avv. Simone Scelsa 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in data 11 novembre 2019, confermando un orientamento già espresso da precedenti sentenze (Cass., Sez. Un., 28/6/2019, n. 17566; Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24279), tornano sull’indicazione della regola Incoterms nella fattura commerciale, ribadendo che la mancanza di un contratto e dunque di un’espressa, congiunta ed inequivoca volontà delle parti di individuazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti, rende vano il richiamo alla clausola Incoterms “ExWorks” riportata sulle fatture di vendita, che costituiscono meri atti unilaterali privi di valore negoziale. In altre parole, l’indicazione della regola Incoterms sulla sola fattura emessa dal venditore non costituisce prova che le parti abbiano inteso derogare alle disposizioni concernenti – nella fattispecie (decreto ingiuntivo europeo) – il luogo di consegna e di conseguenza il giudice avente giurisdizione per la relativa controversia ai sensi del 4 Regolamento CE n. 1215/2012. È indispensabile, quindi, che le Parti regolamentino i termini di resa direttamente nel contratto affinché la deroga al regime legale sia efficace. 

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